Court dismisses appeal against sentencing judgment as inadmissible due to lack of statutory grounds for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Hammami Achraf against the sentencing judgment inadmissible. The appellant argued a lack of reasoning regarding acquittal grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court found this ground inapplicable to a judgment applying a penalty. Consequently, the court ruled that appeals against sentencing judgments are limited to specific statutory grounds, excluding arguments about the absence of acquittal causes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against sentencing judgments are strictly limited to grounds regarding the defendant's will, lack of correlation between accusation and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, thereby excluding challenges based on the absence of acquittal grounds.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMAMI ACHRAF CUI 04E5M2W nato il 02/01/1976 avverso la sentenza del 22/08/2023 del TRIBUNALE di RAVENNA(dato avvisoaiteDftIj udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Hammami Achraf ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Tribunale di Ravenna per i reati allo stesso ascritti. Ritenuto che il motivo sollevato (carenza di motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.) è inammissibile, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Prsd