Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for lack of admissible grounds in cassation proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for procedural flaws regarding responsibility and sentencing discretion, but the court found these arguments merely repetitive of issues already rejected by the lower court. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the specific legal grounds required for review at the level of jurisdiction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 360, n. 5 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reproduce arguments already rejected by the territorial court without presenting new legal grounds or specific comparisons.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARBONI MAURIZIO nato a CAGLIARI il 31/05/1970 avverso la sentenza del 02/10/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; 9)/
MOTIVI DELLA DECISIONE
Carboni Maurizio ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Cagliari che ha confermato la pronuncia di condanna resa il 05/11/2021, in esito a giudizio abbreviato, dal locale Tribunale per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (in Cagliari, il 14/11/2020). Ritenuto che i motivi sollevati non sono consentiti in sede di legittimità. Il primo motivo (vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità), perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (si vedano le pp. 8 e 9, sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici e rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; il secondo motivo (violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, nonché al trattamento sanzionatorio), perché non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (pp. 9 e 10).
L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il'Pre