Cassation court dismisses appeal on drunk driving conviction due to lack of new arguments and procedural defects already reviewed.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Pierpaolo Mercadante's appeal against the Catanzaro Court of Appeal inadmissible. Mercadante argued for nullity based on unnotified alcohol test procedures and expired statute of limitations, but the court found these grounds merely repetitive of issues already rejected by lower courts. Consequently, the appeal was dismissed, and Mercadante was ordered to pay court costs and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must present new arguments; mere repetition of grounds already examined and rejected by territorial courts renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MERCADANTE PIERPAOLO nato a CROTONE il 16/09/1997 avverso la sentenza del 08/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO /// dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mercadante Pierpaolo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catanzaro che, parzialmente riformando la pronuncia del Tribunale di Crotone per avere concesso all'imputato il beneficio della non menzione della sentenza nei termini specificati, ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno (in Crotone, il 22/09/2019). Ritenuto che i motivi sollevati (nullità dell'accertamento eseguito mediante alcoltest per mancanza dell'avviso all'imputato della facoltà di fasi assistere da un difensore di fiducia, nonché per mancanza di prova circa la data dell'omologazione e della taratura dell'apparecchio utilizzato per l'accertamento; violazione dell'art. 192 cod. proc. pen.; mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. proc. pen.; prescrizione del reato già intervenuta al momento della decisione) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (quanto al motivo sulla prescrizione, si veda la p. 3 sent. imp.; quanto al primo motivo, le pp. 3 e 4; quanto al secondo motivo, le pp. 4, 5, 6; quanto al terzo motivo, la p. 6), con il supporto di adeguati argomenti giuridici e rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere esteRsore