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Ordinanza — n. 30127/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30127/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30127/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELI OSVALDO nato a MILANO il 14/01/1955 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Gabrieli Osvaldo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che, parzialmente riformando in punto di pena la pronuncia, resa in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Rimini, ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno (in Riccione, il 10/04/2019). Ritenuto che l'unico motivo sollevato nell'atto di ricorso a firma dell'avv. Patrizia Cervesi (nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia) è inammissibile, risultando agli atti la notifica dell'anzidetto decreto, avvenuta in data 08/02/2023, al precedente difensore, avv. Angelo Gencarelli; Rilevato che la nomina dell'avv. Cervesi è del 18/04/2023, successiva alla sentenza impugnata (emessa il 04/04/2023); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30127/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che l'unico motivo sollevato nell'atto di ricorso a firma dell'avv. Patrizia Cervesi (nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia) è inammissibile, risultando agli atti la notifica dell'anzidetto decreto, avvenuta in data 08/02/2023, al precedente difensore, avv. Angelo Gencarelli; Rilevato che la nomina dell'avv. Cervesi è del 18/04/2023, successiva alla sentenza impugnata (emessa il 04/04/2023); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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notificazione viziata tempestività dell'istanza di ricusazione notificazione della decisione ritiro della domanda di revisione osservanza delle norme procedurali termine di comunicazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELI OSVALDO nato a MILANO il 14/01/1955 avverso la sentenza del 04/04/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gabrieli Osvaldo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che, parzialmente riformando in punto di pena la pronuncia, resa in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale di Rimini, ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno (in Riccione, il 10/04/2019). Ritenuto che l'unico motivo sollevato nell'atto di ricorso a firma dell'avv. Patrizia Cervesi (nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione in appello al difensore di fiducia) è inammissibile, risultando agli atti la notifica dell'anzidetto decreto, avvenuta in data 08/02/2023, al precedente difensore, avv. Angelo Gencarelli; Rilevato che la nomina dell'avv. Cervesi è del 18/04/2023, successiva alla sentenza impugnata (emessa il 04/04/2023); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro1:remila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Pr