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Ordinanza — n. 30126/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30126/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30126/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALGERI ALESSANDRO nato a PALERMO il 22/09/1984 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Algeri Alessandro ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia resa il 01/07/2021 dal Tribunale di Termini Imerese per avere riconosciuto, con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ha rideterminato la pena allo stesso inflitta. Ha confermato nel resto la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 5 cod. pen. Con la recidiva reiterata, specifica infraquinquennale (in Misilmeri il 27/07/2016).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30126/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 4 cod. pen., ha rideterminato la pena allo stesso inflitta. Ha confermato nel resto la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 5 cod. pen. Con la recidiva reiterata, specifica infraquinquennale (in Misilmeri il 27/07/2016).

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione motivi di cassazione attenuazione della pena revisione della sentenza penale modalità di calcolo dell'ammenda impugnabilità della decisione di rinvio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALGERI ALESSANDRO nato a PALERMO il 22/09/1984 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Algeri Alessandro ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia resa il 01/07/2021 dal Tribunale di Termini Imerese per avere riconosciuto, con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ha rideterminato la pena allo stesso inflitta. Ha confermato nel resto la dichiarazione di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui agli artt. 56, 110, 624-bis e 625, comma 1, n. 5 cod. pen. Con la recidiva reiterata, specifica infraquinquennale (in Misilmeri il 27/07/2016).

Ritenuto che i motivi sollevati non sono consentiti in sede di legittimità perché il primo (violazione di legge e vizio di motivazione, sotto il profilo della sua mancanza, in relazione alla riconosciuta recidiva) è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (p. 2 sent. imp.), con il supporto di adeguati argomenti giuridici e rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; il secondo (carenza di motivazione con riguardo al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche), perché non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie (p. 2).

L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere ew,tensore s\I-15\11\ n n Pro idente r_1190 t:9 r‘