Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30124/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as arguments merely reproduce already rejected first-instance criticisms without new legal comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30124/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for acquittal, suspension of license, and conversion to public works, claiming violations of defense rights and technical assessment nullity. The court rejected these claims because they merely reproduced criticisms already adequately examined and dismissed by the territorial courts.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Arguments in cassation that merely reproduce profiles of criticism already adequately examined and dismissed by territorial courts, without specific legal comparison, are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility reproduction of prior criticism lack of legal comparison procedural costs award criminal appeal rejection responsabilità penale testimonianza della vittima false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 114 disp. att. cod. proc. pen
Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge per violazione del diritto di difesa e del principio di formazione della prova nel contraddittorio, nullità dell'accertamento tecnico irripetibile espletato in violazione dell'art. 114 disp.
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: REINA SARA nato a SANTO STEFANO QUISQUINA il 25/11/1999 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Reina Sara ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia resa il 27/04/2021, dal Tribunale di Agrigento, ha rideterminato la pena alla stessa inflitta per il reato di cui all'art. 186, commi 2, lett.

c) e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (commesso in Camnnarata, il 30/03/2019); ha altresì sostituito la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida con quella della sospensione per la durata di un anno e sei mesi. Ha disposto la non menzione del certificato nel casellario giudiziale. Ha confermato nel resto l'impugnata sentenza. In data 02/04/2024, è pervenuta memoria difensiva a firma del difensore, avv. Danilo Giracello, che insiste nelle ragioni del ricorso. Ritenuto che i motivi sollevati (violazione di legge per violazione del diritto di difesa e del principio di formazione della prova nel contraddittorio, nullità dell'accertamento tecnico irripetibile espletato in violazione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen.; manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge per non avere la Corte di appello riformato in senso assolutorio la sentenza di primo grado, per mancanza di prova idonea a dimostrare che alla guida del veicolo fosse proprio l'imputata; manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge per non avere la Corte di appello applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge in ordine alla mancata conversione della pena nei lavori di pubblica utilità ex art. 186, comma 9, cod. strada) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (quanto al primo motivo, si vedano le pp. 2 e 3 sent. app.; quanto al secondo motivo, le pp. 3 e 4; quanto al terzo motivo, si veda la p. 4; quanto quarto motivo, si veda la p. 4), con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali la ricorrente non articola alcuno specifico confronto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estenso