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Ordinanza — n. 30123/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of new arguments regarding criminal negligence and intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30123/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Giovanni De Padova's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred by convicting him for negligence rather than generic intent, but the Court found these arguments merely repetitive of issues already rejected at the territorial level. Consequently, the Court ruled that no specific legal comparison was presented to justify a new examination of the case.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they merely reproduce arguments already examined and rejected by the territorial court without presenting new specific legal comparisons or arguments.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal negligence generic intent admissibility of appeal repetitive arguments Supreme Court review procedural inadmissibility court costs prova del dolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE PADOVA GIOVANNI nato a CASTROVILLARI il 07/11/1982 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

De Padova Giovanni ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Catanzaro che ha confermato la pronuncia di condanna, resa il 22/04/2021, dal Tribunale di Castrovillari per il reato di cui agli artt. 79 e 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (in Castrovillari, il 06/10/2017). Ritenuto che i motivi sollevati (carenza di motivazione circa l'insussistenza del reato; erronea applicazione della legge penale per essere del tutto mancato l'accertamento sul dolo generico, essendosi trattato nel caso di specie di leggerezza o negligenza) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (fogli 4 e 5), con il supporto di adeguati argomenti giuridici e rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Pri siétente