Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30122/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30122/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30122/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARETTI GIOVANNI nato a NAPOLI il 07/07/1983 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Varetti Giovanni ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 14/04/2022, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 10/04/2019, previa riqualificazione dei fatti contestati all'imputato al capo U) ai sensi dell'art 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta, confermando nel resto (in Volla, NA, il 01/01, 2017).

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30122/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 9 ottobre 1990 n. 309, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta, confermando nel resto (in Volla, NA, il 01/01, 2017).

Parole chiave

Generato dall'IA
revisione della sentenza penale motivi di cassazione adeguamento della pena maggiorazione dissuasiva reiterazione di reati penali motivazione inadeguata delle censure costituzionali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VARETTI GIOVANNI nato a NAPOLI il 07/07/1983 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Varetti Giovanni ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Napoli che, decidendo a seguito di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 14/04/2022, in riforma della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 10/04/2019, previa riqualificazione dei fatti contestati all'imputato al capo U) ai sensi dell'art 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha rideterminato la pena allo stesso inflitta, confermando nel resto (in Volla, NA, il 01/01, 2017).

In particolare, il Giudice del rinvio, rideterminando l'aumento per la continuazione, è pervenuto alla pena finale di anni 7 e mesi 10 di reclusione. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (carenza di motivazione in relazione alla misura dell'aumento di pena per il reato di cui al capo U) non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (pp. 4 e 5), con il supporto di adeguati argomenti giuridici e rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto.

In specie, la Corte territoriale ha illustrato come, partendo dalla pena base per il più grave reato di cui al capo T), determinata dal primo Giudice in anni 11 di reclusione, e tenendo conto che l'aumento in continuazione per i restanti reati era stato determinato in mesi 6 per ciascuno di essi, ha rideterminato l'aumento per il capo U) in mesi 3, in ragione della intervenuta riqualificazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore DEPO