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Ordinanza — n. 30121/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as procedural ground is merely reproductive of lower court's already decided review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30121/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gurgevic Smeralda inadmissible for violating legal standing regarding the reliability of photographic identification. The appellant argued that the lower court improperly dismissed witness credibility compared to the photographic evidence, but the Court found this argument merely repetitive of issues already fully examined and rejected by the appellate court. Consequently, the appeal was rejected because the appellant failed to provide a specific legal comparison against the established lower court reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds raised are merely reproductive of legal assessments already adequately examined and rejected by the appellate court, without the appellant articulating a specific legal comparison.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Court of Cassation Inadmissible Appeal Repetitive Grounds Appellate Review Witness Credibility Procedural Bar censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 609 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GURGEVIC SMERALDA nato a PALESTRINA il 05/06/1990 avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gurgevic Smeralda ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Treviso per il reato di furto ai sensi dell'art. 624-bis, commi 1 e 3, 625, comma 1, n. 4, cod. pen. (in Treviso il 26/01/2013). Ritenuto che il motivo sollevato (violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta attendibilità della ricognizione fotografica dell'imputata effettuata in udienza, diversamente dalla valutazione effettuata dalla Corte territoriale rispetto alle dichiarazioni dei testi a discarico, giudicate non affidabili) non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (pp. 3 e 4 sent. impugnata) e rispetto ai quali la ricorrente non articola alcuno specifico confronto;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estens