Sentenza — n. 30119/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAVAZZA DAVIDE nato a ODERZO il 29/03/1971 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Cavazza Davide ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Treviso per il reato di furto con destrezza (artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen.). In data 02/04/2024, il difensore dell'imputato, avv. Luca Dorella, ha fatto pervenire memoria difensiva con cui insiste per l'insussistenza della ritenuta aggravante e rileva l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. Considerato che il primo motivo prospettato dal ricorrente (con cui si invoca l'esclusione dell'aggravante contestata) è fondato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, a mente del quale "In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo" (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30119/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625 n. 4 cod. pen.). In data 02/04/2024, il difensore dell'imputato, avv. Luca Dorella, ha fatto pervenire memoria difensiva con cui insiste per l'insussistenza della ritenuta aggravante e rileva l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. Considerato che il primo motivo prospettato dal ricorrente (con cui si invoca l'esclusione dell'aggravante contestata) è fondato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, a mente del quale "In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo" (Sez.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CAVAZZA DAVIDE nato a ODERZO il 29/03/1971 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Cavazza Davide ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia, che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Treviso per il reato di furto con destrezza (artt. 624 e 625 n. 4 cod. pen.). In data 02/04/2024, il difensore dell'imputato, avv. Luca Dorella, ha fatto pervenire memoria difensiva con cui insiste per l'insussistenza della ritenuta aggravante e rileva l'improcedibilità dell'azione penale per mancanza di querela. Considerato che il primo motivo prospettato dal ricorrente (con cui si invoca l'esclusione dell'aggravante contestata) è fondato, alla luce del principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, a mente del quale "In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo" (Sez.
U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088); Considerato che l'esclusione dell'aggravante comporta la procedibilità a querela del reato così diversamente qualificato e che, nel caso di specie, detta condizione di procedibilità risulta mancante; Rilevato pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere este