Sentenza — n. 30118/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANTOVANI GIULIO nato a SCHIO il 08/01/1988 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Mantovani Giulio ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che confermava la sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Vicenza per il reato di furto aggravato dall'aver commesso il fatto su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede (in Schio, il 21/06/2016). Rilevato preliminarmente che vi sono state remissione di querela e contestuale accettazione in data 25/02/2023, avvenute presso il Comando Stazione Carabinieri di Schio, entro il termine di impugnazione; Considerato che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello Tommaso, Rv. 283584;
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 30118/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato preliminarmente che vi sono state remissione di querela e contestuale accettazione in data 25/02/2023, avvenute presso il Comando Stazione Carabinieri di Schio, entro il termine di impugnazione; Considerato che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello Tommaso, Rv. 283584;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MANTOVANI GIULIO nato a SCHIO il 08/01/1988 avverso la sentenza del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mantovani Giulio ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che confermava la sentenza pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Vicenza per il reato di furto aggravato dall'aver commesso il fatto su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede (in Schio, il 21/06/2016). Rilevato preliminarmente che vi sono state remissione di querela e contestuale accettazione in data 25/02/2023, avvenute presso il Comando Stazione Carabinieri di Schio, entro il termine di impugnazione; Considerato che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del termine per la presentazione dell'impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022, Tomasello Tommaso, Rv. 283584;
Sez. 4, n. 49226 del 19/10/2016, Bestente ,Rv. 268625; Considerato che il delitto per cui è processo è procedibile, dopo le innovazioni introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, a querela di parte; Ritenuto quindi che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela; Considerato che le spese devono essere poste a carico del querelato;
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 17 aprile 2024 Il C