Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Palmieri inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a conviction for theft and aggravated theft, citing defects in the lower court's reasoning and the application of an aggravating circumstance. The court rejected these claims because the arguments merely reproduced issues already examined and dismissed by the trial judge without providing specific criticism of the original decision's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 c.p.p.; Art. 625 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds merely reproduce issues already adjudicated by the lower court without offering specific criticism of the reasoning used to dismiss them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMIERI SALVATORE nato a NAPOLI il 22/01/1948 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che ha condannato Palmieri Salvatore per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod. pen. L'imputato ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per due distinti motivi di ricorso: vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.; violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen. Il ricorso risulta inammissibile in quanto i motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (per entrambi i motivi di ricorso v. fogli 5-6 sent. imp.) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata, che si appalesa immune dai sollevati vizi (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il P'r> stdnte