Cassation court dismisses appeal for lack of specific argumentation regarding statutory motivation requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was merely a reproduction of arguments already thoroughly examined and rejected by the lower appellate court. The appellant failed to provide a specific comparison or new legal reasoning to challenge the court's motivation under Article 192 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192 cod. proc. pen.; An appeal based solely on the insufficiency of motivation is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the lower court without offering specific new legal comparisons.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PIOVESANA GABRIELE nato a NAPOLI il 09/05/1971 avverso la sentenza del 25/10/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Piovesana Gabriele ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Perugia che ha confermato la pronuncia di condanna del locale Tribunale per il reato di furto pluriaggravato di due imbarcazioni, con relativi carrelli di trasporto. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (inesistenza, insufficienza ed illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.) non consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (p. 4 sent. imp.), con motivazione immune dai denunciati vizi e con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il P iden