Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific criticism and non-justiciable sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific criticism of the lower court's reasoning for the first two grounds. Regarding the third ground concerning sentencing, the court ruled that such challenges are not admissible before the Court of Cassation unless the penalty is arbitrary or lacks logical motivation. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reproduce grounds already examined and dismissed by the trial court without specific criticism, and if they challenge sentencing discretion absent arbitrariness or manifest illogical motivation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIONDO SANTO nato a MESSINA il 03/12/1992 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato, in punto di trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Messina con cui Biondo Santo era stato condannato per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625 co. 1 n. 2 cod. pen. L'imputato ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per tre distinti motivi di ricorso: violazione della regola probatoria di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e vizio di motivazione per non aver il Giudice di appello congruamente motivato in punto di accertamento di responsabilità penale dell'imputato; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.; vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile poiché tutti i motivi di ricorso riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (quanto ai primi due motivi si veda p. 3). Quanto al terzo motivo di ricorso relativo al trattamento sanzionatorio, di cui il ricorrente invoca una riduzione, deve ribadirsi che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità le relative censure, atteso che esso è naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, a meno che la quantificazione della pena sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 i DEposrrATA , Il Consigliere estensore IN CAN(:;• "-" ''.r.)'!A Il Presidente