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Ordinanza — n. 30113/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific comparison with lower court rulings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30113/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the appeal inadmissible without remittal, rejecting the defendant's request to annul the appellate court's decision. The defendant argued for non-prosecution due to lack of a formal complaint and applied for a specific exemption from punishment, but the Court found these grounds insufficient. The decision rests on the principle that appellate review requires a specific comparison with lower court arguments, which the defendant failed to provide.

Regesto Legislator

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Art. 30 Legge 157/1992; Art. 624 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds raised are merely reproductions of issues already adequately examined and rejected by the territorial courts without a specific comparative argument.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specific comparison reproductive grounds non-prosecution complaint exemption punishment regolamentazione della caccia ripristino della natura autorizzazione in materia di protezione della natura

Disposizioni normative citate

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Art. 30 Legge 11 febbraio 1992, n. 157
Ritenuto che i motivi sollevati (violazione dell'art. 30 Legge 11 febbraio 1992, n. 157; dell'art.
Art. 624 cod. pen.
157; dell'art. 624 cod. pen.; 56 cod.
Art. 56 cod. pen.
Art. 62, n. 4, cod. pen.
pen.; dell'art. 62, n. 4, cod. pen., nonché manifesta illogicità sul punto; violazione art.
Art. 131-bis cod. pen.
Luca Cantini, ha fatto pervenire memoria e motivi aggiunti con cui chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per improcedibilità dovuta alla mancanza di querela, nonché l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Luca Cantini, ha fatto pervenire memoria e motivi aggiunti con cui chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per improcedibilità dovuta alla mancanza di querela, nonché l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 624 cod. pen
157; dell'art. 624 cod. pen.; 56 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta Tommaso, Rv. 284155
150 (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta Tommaso, Rv. 284155; Sez.
Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo Maiomi, Rv. 284176
284155; Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo Maiomi, Rv. 284176); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLEGRINI ROSSANO nato a LUCCA il 17/09/1977 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pellegrini Rossano ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Firenze che, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Lucca il 20/02/2018, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al reato di cui al capo 3), per essere il medesimo estinto per prescrizione. Ha, pertanto, rideterminato la pena con riferimento al residuo reato di furto venatorio aggravato, confermando nel resto l'impugnata sentenza. In data 28/03/2024, il difensore dell'imputato, avv. Luca Cantini, ha fatto pervenire memoria e motivi aggiunti con cui chiede l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per improcedibilità dovuta alla mancanza di querela, nonché l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Chiede altresì che il ricorso sia dichiarato ammissibile e che venga assegnato ad altra sezione di questa Suprema Corte. Ritenuto che i motivi sollevati (violazione dell'art. 30 Legge 11 febbraio 1992, n. 157; dell'art. 624 cod. pen.; 56 cod. pen.; dell'art. 62, n. 4, cod. pen., nonché manifesta illogicità sul punto; violazione art. 131-bis cod. pen. e correlative mancanza o manifesta illogicità sul punto) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici, rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;

Considerato che, nel giudizio di legittimità, l'inammissibilità del ricorso, impedendo la costituzione del rapporto processuale, preclude la considerazione della mancata proposizione della querela in relazione a reati per i quali sia stata introdotta, nelle more del ricorso, tale forma di procedibilità dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta Tommaso, Rv. 284155; Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, Colombo Maiomi, Rv. 284176); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere este