Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being merely reproducible of lower court rulings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giovanni Dainotti's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Dainotti challenged a second-instance judgment that reduced his sentence by reclassifying specific acts as administrative offenses rather than crimes, arguing violations of statutory provisions regarding sentencing minimums and non-punishability. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the territorial court without new legal comparisons.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals that merely reproduce criticisms already adequately examined and rejected by the territorial court without specific new legal comparisons are inadmissible in proceedings for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAINOTTI GIOVANNI nato a PALERMO il 28/03/1971 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; ì
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dainotti Giovanni ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma delle sentenze rese il 19/10/2021 e 21/03/2022 dal Tribunale di Termini Imerese - fatte oggetto di riunione dalla Corte di appello, in ragione della sussistenza di connessione oggettiva e soggettiva - per avere ritenuto insussistente la recidiva nel biennio limitatamente alle condotte commesse il 26/08/2019, il 13/10/2019 e il 01/03/2020, riqualificate come illeciti amministrativi, e conseguentemente assolto l'imputato da tali ipotesi perché il fatto non è più previsto come reato; e unificato il reato di cui alla sentenza del 19/10/2021 con quelli più gravi di cui alla sentenza del 21/03/2022, ha rideterminato la pena, confermando nel resto le impugnate sentenze.
Ritenuto che i motivi sollevati (violazione dell'art. 116 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, con riferimento all'omessa pronuncia di assoluzione dell'imputato; violazione di legge con riferimento all'omesso riconoscimento del minimo assoluto della pena unitamente alle circostanze attenuanti generiche; violazione di legge con riguardo al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ) non sono consentiti in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale (così i motivi primo e terzo), con il supporto di adeguati argomenti giuridici e rispetto ai quali il ricorrente non articola alcuno specifico confronto;
Considerato, inoltre, con riguardo al secondo motivo, che non sono deducibili innanzi al giudice di legittimità censure in ordine al trattamento sanzionatorio, naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, la cui quantificazione non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica, evenienza che non si rinviene nel caso di specie. L'onere motivazionale, pertanto, è stato assolto nel rispetto dei principi informatori indicati dal giudice di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensor