Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and repetition of already reviewed grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the exclusion of an aggravating circumstance and the recognition of generic mitigating factors, but the Court found these claims merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the lower courts. Consequently, the decision was based on the procedural defect of failing to provide specific criticism of the lower court's reasoning rather than substantive legal error.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 609 c.p.p.; Art. 610 c.p.p.: The cassation appeal is inadmissible if the grounds are merely repetitive of issues already decided by the lower courts and lack specific criticism of the reasoning in the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCOLO MATTIA nato a NOVARA il 22/11/1992 avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino ha confermato la M .i,g_ra sentenza del Tribunale di p orIng con cui Boscolo Mattia era stato condannato per il reato di cui agli artt. 56, 624, 625 n. 7 cod.pen. L'imputato ricorre per la cassazione della sentenza per vizio di motivazione in punto di mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis cod. pen. Il ricorso è inammissibile poiché entrambi i motivi di ricorso sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (per entrambi i motivi v. pagg. 4 sent. imp.) e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Cons