Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30109/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30109/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30109/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENKADER YASSIR nato il 30/03/1991 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO[dito avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Benkader Yassir ricorre personalmente avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza di condanna del locale Tribunale, per il reato di tentato furto (in Moncalieri, il 21/03/2022). Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30109/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
violazioni della legge sulle armi false dichiarazioni senza giuramento testimone a discarico procedimento in contumacia diritto di non autoincriminarsi caso poco grave

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 613 cod. proc. pen
Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENKADER YASSIR nato il 30/03/1991 avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO[dito avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Benkader Yassir ricorre personalmente avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la sentenza di condanna del locale Tribunale, per il reato di tentato furto (in Moncalieri, il 21/03/2022). Il ricorso è inammissibile per la assorbente ragione di essere stato proposto personalmente dall'imputato. Invero, il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere proposto dalla parte personalmente, giacché, a seguito della modifica apportata all'art. 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n.103, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez. 4, n. 31662 del 04/04/2018, P., Rv. 273177- 01). Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Prelenté