Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30108/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for insufficiency of motivation under Art. 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30108/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised was insufficient motivation. The appellant argued the lower court's reasoning was inadequate, but the court found the appeal generic and lacking specific legal or factual grounds required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation must be based on specific grounds of law and fact; generic complaints regarding the insufficiency of motivation are inadmissible as they fail to provide the necessary legal and factual support required by the statute.

Parole chiave

Generato dall'IA
insufficient motivation Criminal Procedure Code Court of Cassation inadmissible appeal generic grounds motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPAMPINATO ANTONINO nato a PALERMO il 11/01/1959 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Spampinato Antonino ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di colpevolezza resa dal locale Tribunale per il reato di furto di energia elettrica, aggravato ai sensi degli artt. 625, nn. 2 e 7 cod. pen. In Palermo, il 25/10/2017). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (insufficienza della motivazione) non è consentito in sede di legittimità perché prospetta deduzioni generiche, appalesandosi del tutto privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art.581 cod. proc. pen.), a fronte di una sentenza che, diversamente da quanto assume il ricorrente, si appalesa logica e compiuta; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore