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Ordinanza — n. 30107/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30107/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30107/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO PIETRO nato a PALERMO il 17/12/1957 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Palermo nei confronti di Aiello Pietro per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. L'imputato ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile, in quanto assolutamente generico, privo di confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.).

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30107/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624 e 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. L'imputato ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile, in quanto assolutamente generico, privo di confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.).

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie allegazioni fattuali non credibili alibi ritardo ingiustificato dell'azione penale timore fondato di persecuzione azione penale

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AIELLO PIETRO nato a PALERMO il 17/12/1957 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di condanna resa dal Tribunale di Palermo nei confronti di Aiello Pietro per il reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 e n. 7 cod. pen. L'imputato ricorre per la cassazione della sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione. Il ricorso è inammissibile, in quanto assolutamente generico, privo di confronto con la decisione impugnata, non scandito da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.).

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Preiete