Ordinanza — n. 30106/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONDONI PIER ANGELO nato a CORVINO SAN QUIRICO il 20/11/1957 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Mondoni Pier Angelo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Pavia per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30106/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 186, comma 2, lett.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONDONI PIER ANGELO nato a CORVINO SAN QUIRICO il 20/11/1957 avverso la sentenza del 02/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Mondoni Pier Angelo ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, con cui la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Pavia per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.
c) e comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (in Casteggio, il 14/04/2019). In data 21/03/2024, è pervenuta memoria con cui, oltre ad insistere nelle ragioni del ricorso, il difensore dell'imputato, avv. Daniele Cei, comunica di rinunciare espressamente alla prescrizione del reato che interverrebbe qualora la questione fosse deferita, come si chiede, alla Sezione competente, al fine di sentire dichiarare l'insussistenza dell'aggravante contestata. Si allega all'uopo la relativa procura speciale conferita al difensore. Ritenuto che l'unico motivo sollevato (erronea applicazione dell'art. 186, comma 2-bis - comma 9-bis cod. strada - nozione di "incidente stradale" - concedibilità dei lavori di pubblica utilità) non è consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, con il supporto di adeguati argomenti giuridici (p. 12 sent. impugnata, ove si richiamano i principi stabiliti da questa Corte Suprema con riguardo alla nozione di "incidente stradale");
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle