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Ordinanza — n. 30105/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses drunk driving appeal claiming breathalyzer test was invalid due to missing calibration records.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30105/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal by Pezzato Gianni inadmissible regarding his conviction for drunk driving. The appellant argued the breathalyzer test was invalid because the urgent report omitted the required periodic homologation verification and calibration of the device. The court rejected this claim, ruling that a positive breath test constitutes proof of intoxication based on the instrument's reliability, placing the burden on the defense to prove the absence of necessary controls.

Regesto Legislator

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Art. 108 c.p.; Art. 187 c.p.: In cases of driving under the influence, a positive breath test serves as proof of intoxication due to the tool's reliability, requiring the defense to provide contrary evidence by demonstrating the lack of prescribed controls or calibration.

Parole chiave

Generato dall'IA
drunk driving conviction breathalyzer validity periodic calibration burden of proof defense homologation verification inadmissible appeal traffic offense Italy esame d'idoneità alla guida

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 108 c.p.
Art. 187 c.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 46841 del 17.12.2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEZZATO GIANNI nato a TREVISO il 31/01/1956 avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pezzato Gianni ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Venezia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Vicenza per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno (in Vicenza, il 03/09/2018). Ritenuto che l'unico motivo sollevato (contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla omessa dichiarazione di nullità del verbale di accertamenti urgenti per non essere ivi indicata la prescritta verifica periodica di omologazione e la corretta calibratura dell'apparecchio utilizzato per l'esecuzione dell'alcoltest ) è inammissibile perché, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilometro (Sez. 4, n. 46841 del 17.12.2021, Rv. 282659);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il