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Ordinanza — n. 30104/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals against preliminary judgment as inadmissible due to lack of admissible grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30104/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Pantaleo and Fallacara against the preliminary judgment inadmissible. The appellants argued for acquittal based on lack of prosecutability and violations of constitutional rights, but the court ruled these grounds were not permitted under the specific statute governing plea bargain appeals. Consequently, the court held that the appeals must be rejected because they do not fall within the limited categories of admissible objections.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain judgments are strictly limited to specific grounds such as the defendant's will, lack of correlation between accusation and judgment, erroneous legal qualification, or illegality of the penalty, excluding other substantive defects.

Parole chiave

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inadmissible appeal plea bargain judgment prosecutability regime preliminary judgment Cassation procedure motivi di cassazione abbandono del procedimento penale eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L.
L. n. 103/2017
Art. 129 cod. proc. pen.
Ritenuto che i motivi sollevati (per Pantaleo, mancanza di motivazione con riguardo al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; per Fallacara, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt.
Art. 27, comma 3, Cost.
Art. 101, comma 2, Cost.
Art. 133 cod. pen.
27, comma 3, e 101, comma 2, Cost., nonché all'art. 133 cod. pen.) sono inammissibili, perché avverso sentenza applicativa di pena.
art. 129 cod. proc. pen
Ritenuto che i motivi sollevati (per Pantaleo, mancanza di motivazione con riguardo al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; per Fallacara, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt.
art. 133 cod. pen
27, comma 3, e 101, comma 2, Cost., nonché all'art. 133 cod. pen.) sono inammissibili, perché avverso sentenza applicativa di pena.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PANTALEO GIUSEPPE nato a BITONTO il 05/09/1970 FALLACARA PASQUALE nato a BITONTO il 12/03/1963 avverso la sentenza del 16/09/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FORLI' vdato avviso alle partí; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Pantaleo Giuseppe e Fallacara Pasquale ricorrono, con distinti atti, avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi degli artt. 444 ss. cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Forlì, in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti. In data 30/04/2024, è pervenuta memoria difensiva nell'interesse di Pantaleo, a firma del difensore avv. Damiano Somma che chiede dichiararsi l'estinzione del reato per assenza della condizione di procedibilità, precisando che il ricorso per cassazione e stato formulato in epoca precedente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150.

Ritenuto che i motivi sollevati (per Pantaleo, mancanza di motivazione con riguardo al proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; per Fallacara, violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 27, comma 3, e 101, comma 2, Cost., nonché all'art. 133 cod. pen.) sono inammissibili, perché avverso sentenza applicativa di pena. Invero, a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientrano i vizi denunciati;

Considerato, con riferimento all'imputato Pantaleo, che la declaratoria di inammissibilità del ricorso preclude ogni questione riguardante l'applicabilità al caso in esame della intervenuta procedibilità a querela dei reati contestati, perché si estendono al caso in esame i principi già espressi dalle Sezioni Unite ric. Salatino nell'ipotesi di reati per i quali la legge abbia introdotto il regime della procedibilità a querela, in base ai quali la declaratoria di inammissibilità del ricorso, precludendo la costituzione di un valido rapporto processuale, prevale su una serie di eventi processuali successivi, quali il venire a maturazione del termine di prescrizione e la introduzione del regime della procedibilità a querela (Sez.

U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in fav