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Ordinanza — n. 30103/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against criminal conviction due to withdrawal of the legal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30103/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Orlando Nicoletta and Caltagirone Carmelo inadmissible. The appellants had argued for a reduction in their sentence and contested the court's finding of responsibility, but they formally withdrew their requests on February 14, 2024. Consequently, the court ruled that the proceedings must be dismissed and ordered the appellants to pay the associated legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: When a party withdraws their appeal before the final judgment, the appeal is deemed inadmissible and the court orders the payment of procedural costs.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility of recourse criminal procedure procedural costs Corte di Cassazione art. 360 c.p.p. art. 361 c.p.p. motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ORLANDO NICOLETTA nato a PALERMO il 11/03/1977 CALTAGIRONE CARMELO nato a PALERMO il 19/03/1975 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Orlando Nicoletta e Caltagirone Carmelo hanno proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la sentenza del locale Tribunale per il delitto di cui agli artt. 61 nn. 5, 7 e 11, 110, 624-bis e 625, comma 1, nn. 4 e 5 (in Palermo, il 24/03/2019). I ricorrenti hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla ritenuta responsabilità ed alla mancata riduzione della pena irrogata. Deve preliminarmente darsi atto che in data 14/02/2024 è pervenuto atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto da entrambi i ricorrenti; I ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il P sidente