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Ordinanza — n. 30100/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30100/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30100/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEGRETO GIUSEPPE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 04/10/1977 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN; Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Patti, assolvendo Segreto Giuseppe dal reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste e rideterminando la pena in relazione ai reati di cui agli artt. 186, co. 2 lett. b), e 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. L'imputato ricorre avverso la sentenza di appello deducendo inosservanza e falsa applicazione di legge penale, nonché vizio di motivazione in ordine alla ravvisata responsabilità per il reato ascritto; violazione di legge per inutilizzabilità della prova acquisita in violazione del diritto di difesa, in quanto si sarebbe proceduto ai prelievi ematici e biologici senza interpellare l'interessato circa l'intenzione di farsi assistere da un difensore di fiducia; vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena principale e della sanzione amministrativa accessoria.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30100/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Il primo motivo di ricorso si risolve in doglianze in fatto con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838-01), la quale ha motivato adeguatamente sulla responsabilità penale dell'imputato (v. p. 4 sent. imp.). Parimenti si dica per le doglianze poste con il secondo motivo di ricorso cui la Corte territoriale ha fornito risposta corretta, in fatto e in diritto (v. p. 3 sent. imp.).

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali responsabilità penale dei minori responsabilità penale testimone a carico confessione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEGRETO GIUSEPPE nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO il 04/10/1977 avverso la sentenza del 03/04/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Patti, assolvendo Segreto Giuseppe dal reato di cui al capo b) perché il fatto non sussiste e rideterminando la pena in relazione ai reati di cui agli artt. 186, co. 2 lett. b), e 187, commi 1 e 1-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. L'imputato ricorre avverso la sentenza di appello deducendo inosservanza e falsa applicazione di legge penale, nonché vizio di motivazione in ordine alla ravvisata responsabilità per il reato ascritto; violazione di legge per inutilizzabilità della prova acquisita in violazione del diritto di difesa, in quanto si sarebbe proceduto ai prelievi ematici e biologici senza interpellare l'interessato circa l'intenzione di farsi assistere da un difensore di fiducia; vizio di motivazione in ordine alla commisurazione della pena principale e della sanzione amministrativa accessoria.

Il primo motivo di ricorso si risolve in doglianze in fatto con cui si propone una pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto lo stesso considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838-01), la quale ha motivato adeguatamente sulla responsabilità penale dell'imputato (v. p. 4 sent. imp.). Parimenti si dica per le doglianze poste con il secondo motivo di ricorso cui la Corte territoriale ha fornito risposta corretta, in fatto e in diritto (v. p. 3 sent. imp.).

In punto di trattamento sanzionatorio, la motivazione si appalesa del tutto congrua, essendo il trattamento sanzionatorio naturalmente rimesso alla discrezionalità del giudice di merito. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis