Italian court dismisses appeal on resistance to public official charges as repetitive and unfounded.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the defense's argument was merely repetitive of issues already examined in the appellate court. The appellant argued against a conviction for resisting a public official, claiming the conduct lacked violence and opposition. The court found the lower court's assessment correct, noting that dangerous driving and grave offensive threats effectively impeded official control operations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates censure already examined and is manifestly unfounded, as the appellate court correctly identified that dangerous driving and threatening expressions constituted the material elements of the crime of resistance to a public official.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLO GUERRINO nato a ROMA il 06/11/1968 avverso la sentenza del 24/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; RG 11709/24 - SPINELLO GUERRINO OSSERVA Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale è inammissibile perché meramente reiterativo di censure già vagliate in appello e, comunque, manifestamente infondato. In particolare, con un unico motivo di ricorso la difesa censura l'affermazione circa la penale responsabilità del ricorrente per non avere posto in essere una condotta effettivamente violenta e oppositiva nei confronti dei pubblici ufficiali.
Sul punto dell'elemento materiale del reato, tuttavia, la sentenza di appello risulta immune da censure, avendo correttamente valorizzato sia la condotta di guida pericolosa del ricorrente sia le espressioni gravemente offensive e minacciose volte all'indirizzo degli operanti. Condotte, queste, concretamente idonee ad impedire - o quantomeno a rallentare - le operazioni di controllo dei pubblici ufficiali e pertanto integranti il reato di cui all'art. 337 cod. pen. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso