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Ordinanza — n. 29953/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as mere factual complaints lack legal merit under Article 341-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29953/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ferrazzano Angelo inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for Article 341-bis of the Penal Code, arguing that the facts were based on alternative evaluations of witness statements regarding the number of people present. The court ruled that these arguments constituted mere factual complaints rather than legal grounds for review, as they did not challenge the legal application of the law.

Regesto Legislator

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Art. 341-bis cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must raise legal issues; mere factual complaints or alternative evaluations of evidence without legal qualification are inadmissible.

Parole chiave

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Article 341-bis Penal Code inadmissible appeal mere factual complaints Court of Cassation procedural costs alternative evaluation of evidence legal merit requirement oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 341-bis cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 341-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRAZZANO ANGELO nato a PALERMO il 09/03/1994 avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ferrazzano A.; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA I motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e genericamente volti a contestare la presenza di più persone sul luogo del fatto, svoltosi in luogo contiguo a quello in cui erano presenti altri detenuti.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consiglier tensore Il Prést1en