Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29951/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29951/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29951/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO MICHELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 25/11/1995 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Pinto Michele; OSSERVA Ritenuto che il primo e il secondo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in tali termini riqualificata la originaria condotta ex art. 73, comma 4, d.P.R. cit., sono manifestamente infondati e riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato come deponessero per la chiara destinazione allo spaccio la suddivisione in sessanta dosi della marijuana e la presenza della somma di oltre mille euro di denaro in contante custodito nelle immediate vicinanze; rilevato che generico e non dedotto in sede di gravame risulta il terzo motivo con cui, cumulativamente si deduce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (fugacemente richieste nei motivi di gravame e pertanto geneticamente inammissibile in assenza di articolata motivazione di appello) e di quelle di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (che non ha formato oggetto di censura in sede di gravame); ritenuto che analoga inefficace reiterazione si scorge in ordine alla dedotta insussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, la cui integrazione risulta invece correttamente motivata dalla Corte territoriale nella parte in cui ha fatto preciso riferimento alla condotta complessivamente assunta dal ricorrente durante le attività di perquisizione, tali da interrompere, in più occasioni, le attività di polizia giudiziaria in atto; rilevato che manifestamente infondato risulta anche il quinto ed ultimo motivo in materia di trattamento sanzionatorio, tenuto conto della ponderata valutazione dei criteri ex art. 133 cod. pen. cui è conseguita la determinazione della pena per il reato più grave ex art. 337 cod. pen., con pena base appena al di sopra del minimo edittale, e quella per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., con la pena di mesi quattro di reclusione, trattamento sanzionatorio ritenuto complessivamente congruo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 133 cod. pen, art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 29951/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in tali termini riqualificata la originaria condotta ex art. 73, comma 4, d.P.R. cit., sono manifestamente infondati e riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato come deponessero per la chiara destinazione allo spaccio la suddivisione in sessanta dosi della marijuana e la presenza della somma di oltre mille euro di denaro in contante custodito nelle immediate vicinanze; rilevato che generico e non dedotto in sede di gravame risulta il terzo motivo con cui, cumulativamente si deduce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (fugacemente richieste nei motivi di gravame e pertanto geneticamente inammissibile in assenza di articolata motivazione di appello) e di quelle di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (che non ha formato oggetto di censura in sede di gravame); ritenuto che analoga inefficace reiterazione si scorge in ordine alla dedotta insussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, la cui integrazione risulta invece correttamente motivata dalla Corte territoriale nella parte in cui ha fatto preciso riferimento alla condotta complessivamente assunta dal ricorrente durante le attività di perquisizione, tali da interrompere, in più occasioni, le attività di polizia giudiziaria in atto; rilevato che manifestamente infondato risulta anche il quinto ed ultimo motivo in materia di trattamento sanzionatorio, tenuto conto della ponderata valutazione dei criteri ex art. 133 cod. pen. cui è conseguita la determinazione della pena per il reato più grave ex art. 337 cod. pen., con pena base appena al di sopra del minimo edittale, e quella per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., con la pena di mesi quattro di reclusione, trattamento sanzionatorio ritenuto complessivamente congruo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
attenuazione della pena alleggerimento della pena censura formulata in modo carente modificazione delle conclusioni altri capi d'accusa obbligo di ridurre il danno

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 133 cod. pen
art. 337 cod. pen
cui è conseguita la determinazione della pena per il reato più grave ex art. 337 cod. pen., con pena base appena al di sopra del minimo edittale, e quella per il delitto di cui all'art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO MICHELE nato a SAN GIOVANNI ROTONDO il 25/11/1995 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Pinto Michele; OSSERVA Ritenuto che il primo e il secondo motivo con cui si censura la ritenuta responsabilità per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in tali termini riqualificata la originaria condotta ex art. 73, comma 4, d.P.R. cit., sono manifestamente infondati e riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha evidenziato come deponessero per la chiara destinazione allo spaccio la suddivisione in sessanta dosi della marijuana e la presenza della somma di oltre mille euro di denaro in contante custodito nelle immediate vicinanze; rilevato che generico e non dedotto in sede di gravame risulta il terzo motivo con cui, cumulativamente si deduce il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (fugacemente richieste nei motivi di gravame e pertanto geneticamente inammissibile in assenza di articolata motivazione di appello) e di quelle di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. (che non ha formato oggetto di censura in sede di gravame); ritenuto che analoga inefficace reiterazione si scorge in ordine alla dedotta insussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, la cui integrazione risulta invece correttamente motivata dalla Corte territoriale nella parte in cui ha fatto preciso riferimento alla condotta complessivamente assunta dal ricorrente durante le attività di perquisizione, tali da interrompere, in più occasioni, le attività di polizia giudiziaria in atto; rilevato che manifestamente infondato risulta anche il quinto ed ultimo motivo in materia di trattamento sanzionatorio, tenuto conto della ponderata valutazione dei criteri ex art. 133 cod. pen. cui è conseguita la determinazione della pena per il reato più grave ex art. 337 cod. pen., con pena base appena al di sopra del minimo edittale, e quella per il delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit., con la pena di mesi quattro di reclusione, trattamento sanzionatorio ritenuto complessivamente congruo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così