Ordinanza — n. 29949/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZZINA MICHELE nato a MOLFETTA il 10/01/1970 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; R.G.N. 10356/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 341-bis cod. pen; Ordinanza — n. 29949/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 10356/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEZZINA MICHELE nato a MOLFETTA il 10/01/1970 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; R.G.N. 10356/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal primo giudice (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigliere sore Il prsiden