Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29946/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29946/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29946/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANUZZI VITO nato a BARI il 10/07/1996 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; LA FATTO E DIRITTO 1. Lamanuzzi Vito ricorre personalmente avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari che ha confermato la decisione del Tribunale di Bari con cui era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione in ordine al delitto di evasione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 29946/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è pertanto inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
evasione all'obbligo di contribuzione aiuto all'evasione di detenuti superamento del visto ammende per infrazione procedurale sottrazione dell'iva esenzione dalla pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 613 cod. proc. pen
Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAMANUZZI VITO nato a BARI il 10/07/1996 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; LA FATTO E DIRITTO 1. Lamanuzzi Vito ricorre personalmente avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari che ha confermato la decisione del Tribunale di Bari con cui era stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione in ordine al delitto di evasione.

2. Il ricorso, con cui si censurano vizi di motivazione e violazione degli artt. 129 e 531 cod. proc. pen. della decisione impugnata quanto a responsabilità e trattamento sanzionatorio, deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto personalmente dall'imputato.

3. Ai sensi che, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulato dalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione; il ricorso proposto, sottoscritto personalmente dall'imputato, è pertanto inammissibile ex art. 610, comma 5-bis, primo periodo, cod. proc. pen.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il