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Ordinanza — n. 29945/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29945/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29945/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGREZIA CLAUDIO nato a CANOSA DI PUGLIA il 11/05/1970 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; "---,,, '',.. visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di D'Agrezia Claudio e le conclusioni trasmesse il 2 luglio 2024 con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso; OSSERVA Ritenuto che il motivo, con cui si censura, complessivamente, la ritenuta responsabilità, il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e la recidiva per come contestata risulta generico, manifestamente infondato e riproduttivo di questione adeguatamente vagliata dalla Corte di appello che ha dato conto, per mezzo di precise argomentazioni, della condotta minacciosa del ricorrente tesa ad impedire che gli fosse sequestrato la moto, la ritenuta congrua pena (individuata nel minimo edittale) e la corretta applicazione della recidiva, aggravante, quest'ultima, contestata in maniera generica nei motivi di gravame (la difesa aveva richiesto l'esclusione della recidiva senza articolare critiche) e, pertanto, geneticamente inammissibile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29945/2024 — snpen · Corte di Cassazione: visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di D'Agrezia Claudio e le conclusioni trasmesse il 2 luglio 2024 con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso; OSSERVA Ritenuto che il motivo, con cui si censura, complessivamente, la ritenuta responsabilità, il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e la recidiva per come contestata risulta generico, manifestamente infondato e riproduttivo di questione adeguatamente vagliata dalla Corte di appello che ha dato conto, per mezzo di precise argomentazioni, della condotta minacciosa del ricorrente tesa ad impedire che gli fosse sequestrato la moto, la ritenuta congrua pena (individuata nel minimo edittale) e la corretta applicazione della recidiva, aggravante, quest'ultima, contestata in maniera generica nei motivi di gravame (la difesa aveva richiesto l'esclusione della recidiva senza articolare critiche) e, pertanto, geneticamente inammissibile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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guida recidiva in stato di ebbrezza minaccia nel diritto penale crimine di aggressione aggravamento della pena tentate lesioni personali gravi sanzione penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AGREZIA CLAUDIO nato a CANOSA DI PUGLIA il 11/05/1970 avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; "---,,, '',.. visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di D'Agrezia Claudio e le conclusioni trasmesse il 2 luglio 2024 con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso; OSSERVA Ritenuto che il motivo, con cui si censura, complessivamente, la ritenuta responsabilità, il trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo, e la recidiva per come contestata risulta generico, manifestamente infondato e riproduttivo di questione adeguatamente vagliata dalla Corte di appello che ha dato conto, per mezzo di precise argomentazioni, della condotta minacciosa del ricorrente tesa ad impedire che gli fosse sequestrato la moto, la ritenuta congrua pena (individuata nel minimo edittale) e la corretta applicazione della recidiva, aggravante, quest'ultima, contestata in maniera generica nei motivi di gravame (la difesa aveva richiesto l'esclusione della recidiva senza articolare critiche) e, pertanto, geneticamente inammissibile; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il