Ordinanza — n. 29944/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERCONE MATTEO nato a SAN SEVERO il 26/01/1976 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 10319/24 Cercone Matteo OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si censura il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente nonché all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili in quanto formulati in modo del tutto generico, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 29944/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 10319/24 Cercone Matteo OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si censura il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente nonché all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili in quanto formulati in modo del tutto generico, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERCONE MATTEO nato a SAN SEVERO il 26/01/1976 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 10319/24 Cercone Matteo OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso, afferenti alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., con cui si censura il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità del ricorrente nonché all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili in quanto formulati in modo del tutto generico, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorreggono le censure; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/07