Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 29943/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29943/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29943/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOMO DONATO nato a CANCELLARA il 08/08/1961 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bellomo Donato; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura, deducendosi vizi cumulativi di motivazione e plurime violazioni di legge, la ritenuta responsabilità (sotto il profilo del dolo, della capacità, del mancato riconoscimento dello stato di necessità) ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 29943/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
permesso di famiglia autorizzazione d'entrata permesso di promuovere un procedimento penale inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento allontanamento nonostante motivi di salute autorizzazione eccezionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOMO DONATO nato a CANCELLARA il 08/08/1961 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bellomo Donato; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura, deducendosi vizi cumulativi di motivazione e plurime violazioni di legge, la ritenuta responsabilità (sotto il profilo del dolo, della capacità, del mancato riconoscimento dello stato di necessità) ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

è generico nella parte in cui si rivolve in una mera elencazione di lacune senza articolata motivazione e, al contempo, riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha rilevato come il ricorrente si fosse allontanato in due occasioni dall'abitazione senza autorizzazione, pur facilmente richiedibile, e senza che sussistessero le necessità rappresentate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0