Ordinanza — n. 29943/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOMO DONATO nato a CANCELLARA il 08/08/1961 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bellomo Donato; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura, deducendosi vizi cumulativi di motivazione e plurime violazioni di legge, la ritenuta responsabilità (sotto il profilo del dolo, della capacità, del mancato riconoscimento dello stato di necessità) ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 29943/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOMO DONATO nato a CANCELLARA il 08/08/1961 avverso la sentenza del 06/10/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Bellomo Donato; OSSERVA Ritenuto che il ricorso con cui si censura, deducendosi vizi cumulativi di motivazione e plurime violazioni di legge, la ritenuta responsabilità (sotto il profilo del dolo, della capacità, del mancato riconoscimento dello stato di necessità) ed il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
è generico nella parte in cui si rivolve in una mera elencazione di lacune senza articolata motivazione e, al contempo, riproduttivo di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha rilevato come il ricorrente si fosse allontanato in due occasioni dall'abitazione senza autorizzazione, pur facilmente richiedibile, e senza che sussistessero le necessità rappresentate; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0