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Ordinanza — n. 29940/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29940/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29940/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA PIETRA STEFANO nato a NAPOLI il 28/02/1979 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Stefano La Pietra; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 322 cod. pen. sono, il primo, in punto di carenza di motivazione sulla responsabilità, indeducibile avendo l'imputato, in appello, rinunciato ai motivi di merito e quello sulle generiche manifestamente infondato poiché queste sono state applicate nella massima estensione a differenza dell'attenuante di cui all'art. 323- bis cod. pen. per la quale vi è congrua motivazione sulle ragioni che ne hanno determinato una minore estensione (efficacia istigatrice della somma offerta);

Regesto Legislator

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art. 322 cod. pen, art. 323- bis cod. pen; Ordinanza — n. 29940/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 322 cod. pen. sono, il primo, in punto di carenza di motivazione sulla responsabilità, indeducibile avendo l'imputato, in appello, rinunciato ai motivi di merito e quello sulle generiche manifestamente infondato poiché queste sono state applicate nella massima estensione a differenza dell'attenuante di cui all'art. 323- bis cod. pen. per la quale vi è congrua motivazione sulle ragioni che ne hanno determinato una minore estensione (efficacia istigatrice della somma offerta);

Parole chiave

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rinuncia alla motivazione rinuncia alle prestazioni d'assicurazione motivi validi motivo insorto dopo la fuga motivazione inadeguata delle censure costituzionali permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 322 cod. pen
art. 323- bis cod. pen
sono, il primo, in punto di carenza di motivazione sulla responsabilità, indeducibile avendo l'imputato, in appello, rinunciato ai motivi di merito e quello sulle generiche manifestamente infondato poiché queste sono state applicate nella massima estensione a differenza dell'attenuante di cui all'art. 323- bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA PIETRA STEFANO nato a NAPOLI il 28/02/1979 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Stefano La Pietra; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 322 cod. pen. sono, il primo, in punto di carenza di motivazione sulla responsabilità, indeducibile avendo l'imputato, in appello, rinunciato ai motivi di merito e quello sulle generiche manifestamente infondato poiché queste sono state applicate nella massima estensione a differenza dell'attenuante di cui all'art. 323- bis cod. pen. per la quale vi è congrua motivazione sulle ragioni che ne hanno determinato una minore estensione (efficacia istigatrice della somma offerta);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigliere rela ore Il PreicJente