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Ordinanza — n. 29936/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29936/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29936/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GAETANO nato a SORRENTO il 10/08/1981 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 10041/24 Esposito Gaetano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile in quanto formulato in modo del tutto generico, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto su cui la censura si fonda; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 29936/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 10041/24 Esposito Gaetano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile in quanto formulato in modo del tutto generico, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto su cui la censura si fonda; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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firma digitale difetto di sottoscrizione atti impugnabili impugnazione di decisioni amministrative scambio di atti giuridici per via elettronica falsità in documenti di servizio

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
10041/24 Esposito Gaetano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO GAETANO nato a SORRENTO il 10/08/1981 avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 10041/24 Esposito Gaetano OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile in quanto formulato in modo del tutto generico, non indicando le ragioni di diritto o i dati di fatto su cui la censura si fonda; ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/07