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Ordinanza — n. 29930/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29930/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29930/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL SERIGNE ABDOU KHADIR nato il 31/01/1986 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata;,. _zeits3e: esaminati i motivi del ricorso di FalliSerianetAbdou Khadir; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA I motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e genericamente volti a contestare la presenza di più persone, punto della decisione della sentenza impugnata che, come il successivo, sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è stato oggetto di analisi sulla base di una puntuale ricostruzione in fatto e di valutazione in linea con i principi della giurisprudenza di legittimità.

Regesto Legislator

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art. 341-bis cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 29930/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Con argomentazioni ineccepibili e incentrate sull'esame della condotta dell'imputato, quale evincibile dalle descritte modalità del fatto, i giudici di appello hanno escluso la possibilità di ravvisare l'ipotesi di particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen., conclusione, questa, tutt'altro che illogica e contestata con argomentazioni che, anch'esse, sollecitano una inammissibile rivalutazione in fatto di questa Corte poiché evocano la modesta gravità del fatto per la sola ragione della non abitualità del comportamento illecito. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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reati contro la pubblica autorità violazione dell'ordine pubblico impunità reati seriali mancanza di disciplina infrazione privilegiata

Disposizioni normative citate

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art. 341-bis cod. pen
_zeits3e: esaminati i motivi del ricorso di FalliSerianetAbdou Khadir; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA I motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
Con argomentazioni ineccepibili e incentrate sull'esame della condotta dell'imputato, quale evincibile dalle descritte modalità del fatto, i giudici di appello hanno escluso la possibilità di ravvisare l'ipotesi di particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL SERIGNE ABDOU KHADIR nato il 31/01/1986 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata;,. _zeits3e: esaminati i motivi del ricorso di FalliSerianetAbdou Khadir; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano OSSERVA I motivi dedotti nel ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e genericamente volti a contestare la presenza di più persone, punto della decisione della sentenza impugnata che, come il successivo, sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è stato oggetto di analisi sulla base di una puntuale ricostruzione in fatto e di valutazione in linea con i principi della giurisprudenza di legittimità.

Con argomentazioni ineccepibili e incentrate sull'esame della condotta dell'imputato, quale evincibile dalle descritte modalità del fatto, i giudici di appello hanno escluso la possibilità di ravvisare l'ipotesi di particolare tenuità di cui all'art. 131-bis cod. pen., conclusione, questa, tutt'altro che illogica e contestata con argomentazioni che, anch'esse, sollecitano una inammissibile rivalutazione in fatto di questa Corte poiché evocano la modesta gravità del fatto per la sola ragione della non abitualità del comportamento illecito. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigliere estensore Il Pr,ø