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Ordinanza — n. 29927/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29927/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29927/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESEI GIUSEPPINA nato a CIVITANOVA MARCHE il 23/05/1965 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; R.G.N. 9852/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica e coerente con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo congruo ed adeguato il trattamento sanzionatorio irrogato dal Tribunale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 29927/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 9852/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica e coerente con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo congruo ed adeguato il trattamento sanzionatorio irrogato dal Tribunale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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attenuazione della pena condono delle spese procedurali evasione all'obbligo di contribuzione modalità di calcolo dell'ammenda riscossione di pene pecuniarie riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
9852/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TESEI GIUSEPPINA nato a CIVITANOVA MARCHE il 23/05/1965 avverso la sentenza del 14/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; R.G.N. 9852/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica e coerente con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo congruo ed adeguato il trattamento sanzionatorio irrogato dal Tribunale (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigli4rd eìsore Il Prsif1ente