Ordinanza — n. 29926/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSTI MARIO nato a ACQUASANTA TERME il 24/09/1953 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Mario Tosti; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. sono manifestamente infondati poiché il pagamento di una somma a titolo di riparazione cui è subordinatcyrapplicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen. prescinde dalla costituzione di parte civile della persona offesa dal reato, trattandosi di sanzione civile accessoria (cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 314 cod. pen; Ordinanza — n. 29926/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 314 cod. pen. sono manifestamente infondati poiché il pagamento di una somma a titolo di riparazione cui è subordinatcyrapplicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen. prescinde dalla costituzione di parte civile della persona offesa dal reato, trattandosi di sanzione civile accessoria (cfr.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSTI MARIO nato a ACQUASANTA TERME il 24/09/1953 avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Mario Tosti; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 314 cod. pen. sono manifestamente infondati poiché il pagamento di una somma a titolo di riparazione cui è subordinatcyrapplicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena in relazione al reato di cui all'art. 314 cod. pen. prescinde dalla costituzione di parte civile della persona offesa dal reato, trattandosi di sanzione civile accessoria (cfr.
Sez. 6, n. 8959 del 25/01/2023, Rv. 284271), ancorchè di carattere punitivo; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del)E1 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Con