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Ordinanza — n. 29925/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29925/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29925/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ALAYA ALI' nato il 07/11/1992 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 9842/24 BEN ALAYA ALI' OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal Collegio di merito; considerato, invero, che, la Corte d'appello, con corretta ed esaustiva motivazione, ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato di calunnia, essendo stato accertato come il ricorrente, pur consapevole dell'innocenza, incolpava i Carabinieri di specifiche condotte, facendo riferimento a vicenda che consentiva di attribuire le accuse ai militari nonostante non fossero stati indicati nominativamente (cfr. sentenza impugnata pp. 1-2 e sentenza primo grado pp. 6-7); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 368 cod. pen; Ordinanza — n. 29925/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 9842/24 BEN ALAYA ALI' OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal Collegio di merito; considerato, invero, che, la Corte d'appello, con corretta ed esaustiva motivazione, ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato di calunnia, essendo stato accertato come il ricorrente, pur consapevole dell'innocenza, incolpava i Carabinieri di specifiche condotte, facendo riferimento a vicenda che consentiva di attribuire le accuse ai militari nonostante non fossero stati indicati nominativamente (cfr. sentenza impugnata pp. 1-2 e sentenza primo grado pp. 6-7); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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firma digitale requisito della firma difetto formale di procedura produzione tardiva di documenti atto privo di sottoscrizione ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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art. 368 cod. pen
9842/24 BEN ALAYA ALI' OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 368 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN ALAYA ALI' nato il 07/11/1992 avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 9842/24 BEN ALAYA ALI' OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., è riproduttivo di censura già adeguatamente vagliata e disattesa con corretti argomenti giuridici dal Collegio di merito; considerato, invero, che, la Corte d'appello, con corretta ed esaustiva motivazione, ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo del reato di calunnia, essendo stato accertato come il ricorrente, pur consapevole dell'innocenza, incolpava i Carabinieri di specifiche condotte, facendo riferimento a vicenda che consentiva di attribuire le accuse ai militari nonostante non fossero stati indicati nominativamente (cfr. sentenza impugnata pp. 1-2 e sentenza primo grado pp. 6-7); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il