Ordinanza — n. 29924/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRI SCHEILA nato a PRATO il 02/05/1981 avverso l'ordinanza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; P «t visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Carri; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello per genericità (art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen.) sono manifestamente infondati poiché la Corte di appello ha esaminato le censure proposte contro la sentenza di primo grado rilevandone il mancato confronto con le argomentazioni a base della sentenza impugnata sulla volontarietà della violazione delle prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari applicata all'imputata;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29924/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Carri; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello per genericità (art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen.) sono manifestamente infondati poiché la Corte di appello ha esaminato le censure proposte contro la sentenza di primo grado rilevandone il mancato confronto con le argomentazioni a base della sentenza impugnata sulla volontarietà della violazione delle prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari applicata all'imputata;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRI SCHEILA nato a PRATO il 02/05/1981 avverso l'ordinanza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; P «t visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di S. Carri; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello per genericità (art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen.) sono manifestamente infondati poiché la Corte di appello ha esaminato le censure proposte contro la sentenza di primo grado rilevandone il mancato confronto con le argomentazioni a base della sentenza impugnata sulla volontarietà della violazione delle prescrizioni inerenti alla misura degli arresti domiciliari applicata all'imputata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigliere es ore Il Presidfrlt