Italian court dismisses appeal for genericity, ruling vague grounds lack specific legal criticism.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Del Vecchio inadmissible due to the generic nature of his grounds. The appellant argued for vices of motivation and procedural violations but failed to provide specific citations linking his arguments to the contested decision. The court ruled that without such precise correlation, the appeal lacks the required specificity and cannot effectively challenge the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible for genericity if the grounds merely evoke alleged vices without specifying the exact correlation between the arguments of the contested decision and the reasons for the appeal, thereby avoiding the vice of aspecificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEL VECCHIO ANDREA nato a TERLIZZI il 29/10/1978 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Andrea Del Vecchio OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deducono vizi di motivazione e violazione di norme processuali è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04