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Ordinanza — n. 29914/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29914/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29914/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HIRAT JIMI nato il 04/04/1983 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Hirat Jimi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Le modalità della condotta e l'aggressività dimostrata sono state correttamente valutate per determinare la misura della pena, valorizzando i precedenti penali;

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 29914/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Le modalità della condotta e l'aggressività dimostrata sono state correttamente valutate per determinare la misura della pena, valorizzando i precedenti penali;

Parole chiave

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risarcimento alle vittime di reati pagamento dell'ammenda infrazione privilegiata attenuazione libera della pena sanzione penale persecuzione dei Tamil

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HIRAT JIMI nato il 04/04/1983 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Hirat Jimi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso, in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Le modalità della condotta e l'aggressività dimostrata sono state correttamente valutate per determinare la misura della pena, valorizzando i precedenti penali;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consiglier