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Ordinanza — n. 29913/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29913/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29913/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBODJI AMAR nato il 23/12/1993 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mbodji Amar; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, oltre che generico risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha fatto riferimento all'indole violenta del ricorrente già gravato da numerosi e gravi reati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29913/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBODJI AMAR nato il 23/12/1993 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mbodji Amar; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, oltre che generico risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha fatto riferimento all'indole violenta del ricorrente già gravato da numerosi e gravi reati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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impugnabilità della decisione di rinvio motivi di cassazione recupero delle spese esecutive attenuazione della pena inesigibile malgrado lesioni salute ritiro della domanda di revisione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBODJI AMAR nato il 23/12/1993 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mbodji Amar; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, oltre che generico risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha fatto riferimento all'indole violenta del ricorrente già gravato da numerosi e gravi reati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/07/2