Ordinanza — n. 29913/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBODJI AMAR nato il 23/12/1993 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mbodji Amar; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, oltre che generico risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha fatto riferimento all'indole violenta del ricorrente già gravato da numerosi e gravi reati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29913/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBODJI AMAR nato il 23/12/1993 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mbodji Amar; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, oltre che generico risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha fatto riferimento all'indole violenta del ricorrente già gravato da numerosi e gravi reati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MBODJI AMAR nato il 23/12/1993 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di Mbodji Amar; OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche, oltre che generico risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha fatto riferimento all'indole violenta del ricorrente già gravato da numerosi e gravi reati; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/07/2