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Ordinanza — n. 29911/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29911/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29911/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA ILLIAS nato a GENOVA il 18/02/1986 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Illias Sanna OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce la carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio che si reputa eccessivo è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato che senza alcun confronto che si assume, contrariamente a quanto avvenuto in sede di appello, oggetto di concordato tra le parti; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29911/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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remissione della pena adeguamento della pena alleggerimento della pena sanzioni penali errore nella commisurazione della pena sanzione disciplinare dell'avvocato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANNA ILLIAS nato a GENOVA il 18/02/1986 avverso la sentenza del 30/01/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Illias Sanna OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si deduce la carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio che si reputa eccessivo è generico in quanto privo di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato che senza alcun confronto che si assume, contrariamente a quanto avvenuto in sede di appello, oggetto di concordato tra le parti; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il