Ordinanza — n. 29910/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIEL ANTHONY nato il 25/07/1995 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Daniel Anthony OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità risulta indeducibile in quanto costituisce questione sottratta al giudice del gravame, mentre generica risulta la meramente enunciata doglianza in ordine al trattamento sanzionatorio che la Corte di appello ha ritenuto congruamente determinato (pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 29910/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIEL ANTHONY nato il 25/07/1995 avverso la sentenza del 28/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Daniel Anthony OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità risulta indeducibile in quanto costituisce questione sottratta al giudice del gravame, mentre generica risulta la meramente enunciata doglianza in ordine al trattamento sanzionatorio che la Corte di appello ha ritenuto congruamente determinato (pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/07