Ordinanza — n. 29906/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOSSATI STEFANO nato a CHIVASSO il 27/07/1984 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Stefano Fossati; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 337 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici ed involgenti apprezzamenti di merito sulla pena eccessiva e sul giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla recidiva, motivi che sono stati oggetto di esame da parte dei giudici di merito e che non sono incorsi in evidenti illogicità della motivazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 29906/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici ed involgenti apprezzamenti di merito sulla pena eccessiva e sul giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla recidiva, motivi che sono stati oggetto di esame da parte dei giudici di merito e che non sono incorsi in evidenti illogicità della motivazione;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FOSSATI STEFANO nato a CHIVASSO il 27/07/1984 avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Stefano Fossati; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di evasione (art. 337 cod. pen.) non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici ed involgenti apprezzamenti di merito sulla pena eccessiva e sul giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla recidiva, motivi che sono stati oggetto di esame da parte dei giudici di merito e che non sono incorsi in evidenti illogicità della motivazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il