Ordinanza — n. 29905/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUTAMASSIK ABDELKHALEK nato a TORINO il 17/09/2000 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; A visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Moutamassik Abdelkhalek OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., sull'assunto che le dichiarazioni rese dai verbalizzanti sarebbero contradditorie in merito allo svolgimento dei fatti verificatisi in occasione della condotta che ha dato causa al procedimento, tendono a prospettare una alternativa rilettura delle risultanze che la Corte di appello ha dimostrato di aver adeguatamente apprezzato (pagg. 3 e 4) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 29905/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen., sull'assunto che le dichiarazioni rese dai verbalizzanti sarebbero contradditorie in merito allo svolgimento dei fatti verificatisi in occasione della condotta che ha dato causa al procedimento, tendono a prospettare una alternativa rilettura delle risultanze che la Corte di appello ha dimostrato di aver adeguatamente apprezzato (pagg. 3 e 4) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOUTAMASSIK ABDELKHALEK nato a TORINO il 17/09/2000 avverso la sentenza del 10/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; A visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Moutamassik Abdelkhalek OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura la ritenuta responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 337 cod. pen., sull'assunto che le dichiarazioni rese dai verbalizzanti sarebbero contradditorie in merito allo svolgimento dei fatti verificatisi in occasione della condotta che ha dato causa al procedimento, tendono a prospettare una alternativa rilettura delle risultanze che la Corte di appello ha dimostrato di aver adeguatamente apprezzato (pagg. 3 e 4) rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04