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Ordinanza — n. 29904/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29904/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29904/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASR ALLAH KAMAL nato a AUGUSTA il 15/09/1997 avverso l'ordinanza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Nasr Allah Kannal OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura l'ordinanza con cui la Corte di appello ha ritenuto inammissibile il gravame è manifestamente infondato avendo la decisione espressamente indicato le ragioni che hanno portato a ritenere generica l'impugnazione (pag. 6); che, invero, il ricorso è ex se generico, in quanto privo di effettiva censura nei confronti della ordinanza impugnata, limitandosi lo stesso ad evocare il vizio enunciato senza alcun confronto con la decisione che si assume, contrariamente a quanto effettivamente avvenuto in sede di gravame, oggetto di concordato tra le parti; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che tale principio di diritto risulta applicabile anche allorché con ricorso per cassazione si impugna l'ordinanza che dichiara la inammissibilità dell'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 29904/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6); che, invero, il ricorso è ex se generico, in quanto privo di effettiva censura nei confronti della ordinanza impugnata, limitandosi lo stesso ad evocare il vizio enunciato senza alcun confronto con la decisione che si assume, contrariamente a quanto effettivamente avvenuto in sede di gravame, oggetto di concordato tra le parti; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che tale principio di diritto risulta applicabile anche allorché con ricorso per cassazione si impugna l'ordinanza che dichiara la inammissibilità dell'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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domanda d'asilo di cittadino nigeriano declinatoria di competenza annullamento della cittadinanza agevolata diritto di ottenere una decisione riesame della domanda d'asilo nuova domanda
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NASR ALLAH KAMAL nato a AUGUSTA il 15/09/1997 avverso l'ordinanza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la ordinanza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Nasr Allah Kannal OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso cui si censura l'ordinanza con cui la Corte di appello ha ritenuto inammissibile il gravame è manifestamente infondato avendo la decisione espressamente indicato le ragioni che hanno portato a ritenere generica l'impugnazione (pag. 6); che, invero, il ricorso è ex se generico, in quanto privo di effettiva censura nei confronti della ordinanza impugnata, limitandosi lo stesso ad evocare il vizio enunciato senza alcun confronto con la decisione che si assume, contrariamente a quanto effettivamente avvenuto in sede di gravame, oggetto di concordato tra le parti; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); che tale principio di diritto risulta applicabile anche allorché con ricorso per cassazione si impugna l'ordinanza che dichiara la inammissibilità dell'appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso