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Ordinanza — n. 29903/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29903/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29903/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTICELLO CONSUELO nato a NOVARA il 25/03/1981 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ponticello Consuelo OSSERVA Ritenuto che i tre motivi di ricorso, con cui si deducono, rispettivamente, vizi cumulativi di motivazione in ordine al contestato delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo a), violazione di legge in ordine al medesimo reato e di cui a capo a) e violazione di legge quanto a contravvenzione ex art. 651 cod. pen. sono generici in quanto privi di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo gli stessi meramente evocativo del vizio enunciato ed avendo la Corte di appello adeguatamente motivato su detti punti (pag. 3); che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 651 cod. pen; Ordinanza — n. 29903/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 651 cod. pen. sono generici in quanto privi di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo gli stessi meramente evocativo del vizio enunciato ed avendo la Corte di appello adeguatamente motivato su detti punti (pag. 3); che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero motivi di cassazione rifiuto del servizio militare rinuncia al dibattimento orale concorso di motivi di sospensione eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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art. 651 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTICELLO CONSUELO nato a NOVARA il 25/03/1981 avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Ponticello Consuelo OSSERVA Ritenuto che i tre motivi di ricorso, con cui si deducono, rispettivamente, vizi cumulativi di motivazione in ordine al contestato delitto di resistenza a pubblico ufficiale di cui al capo a), violazione di legge in ordine al medesimo reato e di cui a capo a) e violazione di legge quanto a contravvenzione ex art. 651 cod. pen. sono generici in quanto privi di effettiva censura nei confronti della decisione impugnata, essendo gli stessi meramente evocativo del vizio enunciato ed avendo la Corte di appello adeguatamente motivato su detti punti (pag. 3); che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i