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Ordinanza — n. 29902/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 29902/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 29902/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO GIUSEPPE VITTORIO nato a TORINO il 01/11/1978 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 9545/24 Giuliano Giuseppe Vittorio OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile in quanto formulato in modo del tutto generico oltre che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha rilevato come la ubriachezza del ricorrente non fosse tale da far venir meno il dolo del delitto tenuto conto che la condotta violenta nei confronti degli operanti era reiterata per tutto il tragitto necessario per l'accompagnamento in Ufficio (pagg. 2 e 3); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 29902/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 9545/24 Giuliano Giuseppe Vittorio OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile in quanto formulato in modo del tutto generico oltre che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha rilevato come la ubriachezza del ricorrente non fosse tale da far venir meno il dolo del delitto tenuto conto che la condotta violenta nei confronti degli operanti era reiterata per tutto il tragitto necessario per l'accompagnamento in Ufficio (pagg. 2 e 3); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative allegazioni insufficientemente motivate ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione difetto formale di procedura motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
9545/24 Giuliano Giuseppe Vittorio OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIULIANO GIUSEPPE VITTORIO nato a TORINO il 01/11/1978 avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO COSTANTINI; R.G.N. 9545/24 Giuliano Giuseppe Vittorio OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., con cui si censura la motivazione della sentenza impugnata, è inammissibile in quanto formulato in modo del tutto generico oltre che riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello nella parte in cui ha rilevato come la ubriachezza del ricorrente non fosse tale da far venir meno il dolo del delitto tenuto conto che la condotta violenta nei confronti degli operanti era reiterata per tutto il tragitto necessario per l'accompagnamento in Ufficio (pagg. 2 e 3); ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04